UnionCamere e MISE: agevolazioni per le start up

Le agevolazioni previste per le start up innovative e per gli incubatori certificati, in base al Comunicato del 12 giugno 2014 di MISE (Ministero dello sviluppo economico) e UnionCamere, sono le seguenti:
  • Esenzione dal versamento dei diritti di segreteria per tutti gli atti depositati, incluso il bilancio d’esercizio;
  • Esenzione dal versamento dell’imposta di bollo per tutti gli atti delle start up innovative successivi all’iscrizione nel registro delle imprese;
Tuttavia, le suddette esenzioni dipendono dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa e di incubatore certificato e perdurano al massimo fino al quarto anno di iscrizione incluso. La perdita dei requisiti per la qualifica di start up innovativa e di incubatore certificato - equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti – determina la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese e, quindi, l’obbligo di versamento relativo all’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, dato il permanere dell’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. 
Per la start up che si iscrive per la prima volta nella sezione speciale del registro delle imprese o quella che, in fase di aggiornamento, non ha depositato il primo bilancio presso la CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) per potere essere qualificata come start up innovativa e beneficiare delle agevolazioni è necessaria l’attestazione del possesso del requisito opzionale delle spese in ricerca e sviluppo (in base alla nota del 29 aprile 2014, redatta da UnionCamere e MISE). Più precisamente, l’identificazione della start up innovativa avviene tramite il deposito presso la CCIAA della dichiarazione del legale rappresentante che attesta la previsione dettagliata delle spese in ricerca e sviluppo (uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione). L’ammontare relativo all’attività in ricerca e sviluppo deve risultare dall’ultimo bilancio d’esercizio della società o, in mancanza, ossia se l’impresa è di nuova costituzione o non ha ancora depositato il primo bilancio, deve essere attestato da una dichiarazione del legale rappresentante.
Invece, per la start up che opta per uno degli altri due criteri opzionali – almeno 1/3 della forza lavoro totale costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure almeno 2/3 composta da persone con laurea magistrale, società titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato, o esclusiva industriale o titolare di programma per elaboratore originario registrato – e non ha svolto spese in ricerca e sviluppo durante l’ultimo esercizio non è obbligata né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. Comunque, per l’impresa di nuova costituzione o che non ha depositato il primo bilancio d’esercizio, tali informazioni si ricavano dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
 
La durata massima delle agevolazioni per le start up già costituite sono (secondo la nota MISE del 30 maggio 2014 protocollo n. 0103425):
  • 4 anni (fino al 18 dicembre 2016) per le imprese costituitesi dal 20 ottobre 2010 fino al 18 dicembre 2012;
  • 3 anni (fino al 18 dicembre 2015) per le imprese costituitesi dal 20 ottobre 2009 fino al 19 ottobre 2010;
  • 2 anni (fino al 18 dicembre 2014) per le imprese costituitesi dal 20 ottobre 2008 fino al 19 ottobre 2009.
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