Nei precedenti articoli della nostra rubrica 5.0 Smart abbiamo parlato del metodo di calcolo del risparmio energetico anche attraverso l’illustrazione di alcuni casi pratici ed affrontato il tema dei vincoli normativi e delle opportunità legate al fotovoltaico.
Oggi approfondiremo il tema delle attività di formazione, anch’esse oggetto di agevolazione del piano Transizione 5.0.
Il Decreto Ministeriale “Transizione 5.0” all’art. 4 comma 2 lettera b) prevede infatti che siano agevolabili anche “le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.(…)”
La possibilità di agevolare le attività di formazione richiama alla memoria la precedente esperienza del credito d’imposta formazione 4.0, introdotta con la legge di Bilancio 2016, di cui potrebbe sembrare la naturale continuazione.
In realtà sussistono importanti differenze.
Le attività formative agevolabili nel contesto della Transizione 5.0 sono soggette a regole più rigide. Proprio in quest’ottica nel DM è stato previsto un Allegato (il numero 2), all’interno del quale sono state puntualmente elencate le materie di cui deve trattare la formazione relativa alla transizione energetica (dall’ A.1 all’ A.4) e quella relativa alla transizione digitale dei processi produttivi (dal B.1 al B.4).
Le attività formative devono avere una durata minima di 12 ore, devono prevedere un esame finale e possono essere erogate in modalità remota.
I corsi non possono più essere erogati senza distinzione da soggetti interni o esterni l’impresa, ma solo da questi ultimi. Di conseguenza sono abilitati all’attività di formatori:
Le spese per la formazione non possono superare il limite totale del 10% dell’investimento “trainante” (analogamente a quanto previsto per il fotovoltaico, non è possibile agevolare le attività di formazione senza un investimento in beni strumentali 4.0) e il valore massimo di 300.000,00 €.
I costi ammissibili sono relativi ai formatori, spese di viaggio e forniture degli stessi, costi di consulenza, spese per il personale dipendente e anche per i soci lavoratori.
Per quest’ultimi sono ammissibili esclusivamente le spese pari al costo medio aziendale, riferito alle ore di formazione dei dipendenti impiegati come discenti impegnati nel medesimo corso.
È quindi conveniente investire anche su attività di formazione nonostante questi nuovi vincoli?
La nostra risposta è senza dubbio SEMPRE.
Perché la formazione dovrebbe essere una parte integrante delle attività di un’azienda che attribuisce il giusto valore alle competenze dei propri collaboratori.
Perché quando si affronta un progetto di innovazione l’adeguata formazione del personale coinvolto garantisce il successo del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati in minor tempo e con maggior efficacia.
Nel prossimo articolo, in uscita mercoledì 4 dicembre 2024, tratteremo il tema del Principio DNSH nell’ambito del Piano Transizione 5.0, un ulteriore approfondimento perché tu possa coglierne al massimo le opportunità.
Per informazioni dubbi o chiarimenti, cliccate sul banner riportato sotto.
Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini
Ingegnere Industriale
Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa
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La Regione Piemonte ha pubblicato un nuovo bando per sostenere le PMI nelle loro strategie di internazionalizzazione, rafforzando la competitività in nove filiere di eccellenza: Automotive & Transportation, Aerospazio, Cleantech & Green Building, Tessile, Abbigliamento-Alta Gamma-Design, Agroalimentare, Meccatronica, Salute e Benessere, ICT.
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La Camera di Commercio di Bologna, con il co-finanziamento del fondo per le calamità naturali di Unioncamere ha previsto contributi a fondo perduto per le MPMI colpite dalle alluvioni nell’area metropolitana di Bologna
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È online il 5° articolo della rubrica 5.0 SMART, nata per aiutare imprenditori e manager a comprendere come sfruttare al meglio e in maniera intelligente gli incentivi del Piano Transizione 5.0.
Ogni settimana pubblicheremo un articolo, nel quale affronteremo i quesiti più frequenti, che ci vengono posti quotidianamente dai clienti alle prese con le dinamiche dei nuovi incentivi 5.0.
Nell'articolo di oggi, visti tanti quesiti in merito posti dai nostri clienti, abbiamo deciso di parlare dell'ammissibilità dei beni il cui vettore energetico sia un combustibile di origine fossile.
Il tema del principio DNSH è quindi solo rimandato al prossimo articolo, che sarà online il 10 dicembre 2024!
Scopri tutti i dettagli leggendo l’articolo completo a cura dell’Ing. Salvatore Rossini, Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa.
Insieme, trasformiamo la transizione 5.0 in opportunità!