RUBRICA SMART 5.0: Combustibili fossili, quali investimenti sono comunque ammissibili?

In questo 5° appuntamento della rubrica 5.0 Smart di Esclamativa affronteremo insieme un tema fortemente dibattuto.

L’incentivo Transizione 5.0, nel rispetto del principio del tema DNSH (Do Not Significant Harm) definisce la non ammissibilità di beni il cui vettore energetico sia un combustibile di origine fossile.

Rientrano in queste casistiche tutti quelle attività che, come da paragrafo 4 della Circolare Operativa, risultano “…direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle”.

 

Tutti gli investimenti di questo genere sono quindi non ammissibili al beneficio?

In realtà no!

Le eccezioni presentate successivamente nel paragrafo stesso comprendono una casistica:

macchine mobili non stradali, come definite dal regolamento 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti da Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo dei combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un motore con veicolo con motore Stage I ad un motore con stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.”

 

Facciamo insieme un passo indietro. Cosa contraddistingue uno motore Stage V e cosa vuol significare?

Con il termine Stage viene indicato il livello di emissioni inquinanti che il motore è autorizzato a produrre. Questo è particolarmente rilevante per i motori diesel utilizzati in macchinari agricoli e industriali. Le normative sulle emissioni, come Stage V, stabiliscono limiti rigorosi per le emissioni di particolato (PM), particolato numerico (PN) e ossidi di azoto (Nox) e sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2019. La normativa sulle emissioni Stage V è stata quindi introdotta per limitare gli effetti nocivi sulla salute delle emissioni allo scarico dei motori diesel.

 

Quali veicoli non stradali è quindi possibile agevolare?

La FAQ 3.7 pubblicata prima in ottobre e modificata poi in data 2 Novembre definisce agevolabili quei veicoli agricoli e forestali che oltre a soddisfare i requisiti dell’industria 4.0, siano conformi anche alle seguenti condizioni:

  • L’uso di combustibile fossile deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
  • L’ammissibilità è consentita solo in caso di investimento sostitutivo (non è quindi possibile ampliare la flotta di veicoli);
  • La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da un motore Stage I o precedenti (peggiore in termini di emissioni) a Stage V.

A queste macchine si aggiungono anche le macchine semoventi identificate come tali, non omologate come trattori secondo il regolamento 127/2013 perché, come da FAQ 3.10, hanno una funzione operativa autonoma e sono in grado di effettuare specifiche lavorazioni in ambito agricolo e forestale.

 

Veicoli agricoli e forestali, macchine semoventi operanti nello stesso ambito dei precedenti, e se un bene utilizzasse vapore prodotto da una centrale termica alimentata a gas?

La normativa definisce non ammissibili tutte quelle attività direttamente collegate all’utilizzo di combustibili fossili ma nel caso di vettori energetici validi, come il vapore dell’esempio, non risulta rilevante il fatto che questo sia prodotto con combustili fossili.

L’uso di quest’ultimo è ritenuto Indiretto (come da FAQ dell’8 ottobre) e quindi il bene risulta agevolabile.

 

 

Siamo giunti al termine del 5° appuntamento della Rubrica 5.0 Smart di Esclamativa, come sempre fateci sapere cosa ne pensate e saremo felici di condividere insieme dubbi o esperienze.

Nel prossimo articolo, in uscita martedì 10 dicembre 2024, tratteremo il tema del Principio DNSH nell’ambito del Piano Transizione 5.0, un ulteriore approfondimento perché tu possa coglierne al massimo le opportunità.

 

Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini

Ingegnere Industriale

Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa

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