RUBRICA 5.0 SMART - Piano Transizione 5.0: Beni Obsoleti, luci e ombre dell'emendamento 15.8

Cari lettrici e lettori ben ritrovati con un altro appuntamento della Rubrica di Esclamativa 5.0 Smart.

Oggi tratteremo un tema divenuto attuale a seguito della nuova Legge di bilancio pubblicata in data 29/12/2024.

Con il nuovo emendamento, il 15.8, oltre alla cumulabilità del piano Transizione 5.0, all’unificazione dei primi due scaglioni e alla maggiorazione delle aliquote per il fotovoltaico, sono state paventate delle semplificazioni significative.

Tra queste, una delle più “attraenti” novità è senza dubbio quella legata ai beni definiti “obsoleti”.

Procediamo per gradi iniziando dal testo dell’emendamento.

“g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.»

Analizzando il testo dell’emendamento, saltano agli occhi diversi punti:

1.       Sarà possibile sostituire i beni obsoleti se e solo se questi abbiano terminato il periodo di ammortamento da almeno 24 mesi.

2.       I nuovi beni dovranno essere conformi a delle norme di settore

3.       I nuovi beni contribuiranno in misura pari al 3 o al 5% a seconda se riferiti all’unità produttiva o al processo interessato.

Se per il punto 1 non penso ci sia bisogno di spiegazioni, per i restanti punti le zone d’ombra sono molteplici.

Innanzitutto quali sono le norme di settore ovvero le prassi richiamate al comma 9-bis appena introdotto?

Si fa riferimento a beni simili svolgenti le stesse funzioni?

Al momento non sono state date risposte ne pubblicate nuove FAQ (molto attese) a riguardo.

Ancora più ambiguo è il punto 3. I beni contribuiscono ad una riduzione (quasi d’ufficio) del 3 o del 5% del consumo energetico.

Sorge, da certificatore, una domanda spontanea.

Non sarebbe stato meglio garantire un’aliquota minima pari al 35% senza scomodare l’efficientamento energetico?

Condividendo infatti i buoni propositi del legislatore (ammodernare il parco macchine delle imprese) nutro invece dubbi riguardo le modalità di attuazione.

Per prima cosa, a seguito della pubblicazione dell’emendamento, e soprattutto dei giorni di manutenzione del sito del GSE (ufficialmente in manutenzione per tre giorni per aggiornare le aliquote) ci si aspettava forse la possibilità di selezionare l’opzione “beni obsoleti”.

Invece nella piattaforma questa possibilità non è presente ed anzi ci si trova a dover fornire informazioni sui consumi e sulla percentuale di risparmio anche per la casistica in oggetto. In parole povere il Rappresentante Legale dell’impresa richiedente dovrà firmare una DSAN (generata e obbligatoria per richiedere la conferma di avvenuta prenotazione in fase ex-ante) in cui il risparmio ottenuto con il nuovo investimento è pari al 3 o al 5%. Stessa cosa dovrà fare il certificatore. Non è stata, ad oggi, 19/02/2025, pubblicata una modulistica ad hoc per i casi cosiddetti semplificati.

La situazione reale è che un’impresa che vuole agevolare l’acquisto di un bene in sostituzione dovrà prima di tutto calcolare il risparmio energetico possibile (stessa procedura come se il bene non fosse obsoleto). Se l’esito fosse positivo potrà richiedere l’aliquota spettante e monitorare in futuro i consumi. Se l’esito fosse negativo potrà accedere all’agevolazione dichiarando un risparmio del 5% (falso) e una conformità alle prassi di settore (non chiarissime) ma evitando di monitorare i consumi.

Chiudo questo appuntamento della Rubrica 5.0 con una domanda.

Non sarebbe stato più semplice dare la possibilità alle imprese di dichiarare una sostituzione di un bene obsoleto potendo accedere quindi all’aliquota minima?

Non sarebbe necessaria un template di certificazione di relazione tecnica (allegati VIII e IX) per la casistica dei beni obsoleti?

 

Nel prossimo articolo della Rubrica di Esclamativa 5.0 Smart parleremo di come calcolare il fabbisogno energetico di un’azienda, di come approcciarsi alla piattaforma per il calcolo del dimensionamento di un impianto fotovoltaico e restiamo in trepida attesa delle nuove FAQ tenendovi come sempre aggiornati e informati.

 

A presto

Ing. Salvatore Rossini

Ingegnere Industriale

Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa

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Esclamativa 21/02/2025 Regione Emilia-Romagna - Fondo Energia: Incentivi per Sostenere la Transizione Energetica e Ambientale di PMI ed E.S.Co.

È stato istituito il fondo EnERgia, parte del Fondo Rotativo Multiscopo finanziato dal Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027.

Il bando sostiene le imprese nella transizione ecologica, incentivando interventi di efficienza energetica, installazione di impianti da fonti rinnovabili, miglioramenti sismici integrati e progetti di economia circolare.

Possono partecipare piccole, medie e grandi imprese, oltre alle E.S.Co. (Energy Service Company) e operanti in settori come manifattura, costruzioni, commercio, trasporti, sanità e servizi.

Il finanziamento copre fino al 100% del progetto, con un minimo di € 25.000 e un massimo di € 1.000.000.

È previsto anche un contributo a fondo perduto fino al 12,5% della quota pubblica per coprire le spese tecniche.

Le domande possono essere presentate dal 3 marzo 2025 alle ore 11:00 fino al 30 aprile 2025 alle ore 16:00 e saranno valutate in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse.

Esclamativa 18/02/2025 Bando ISI Inail 2024: 600 milioni di euro per investimenti in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Aggiornamento - Pubblicate le prime date del Bando ISI INAIL 2024

L'INAIL ha reso note le prime scadenze della procedura di partecipazione al Bando ISI INAIL 2024:

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  • Chiusura domande: 30 maggio 2025, entro le ore 18:00

 

Il Bando ISI INAIL 2024 mette a disposizione uno stanziamento di 600 milioni per sostenere imprese di ogni dimensione, incluse micro e piccole aziende, e gli enti del Terzo Settore per specifici interventi. Il contributo, a fondo perduto, copre fino al 65% delle spese ammissibili ( fino all'80% per determinate categorie di beneficiari) e mira a promuovere la sicurezza sul lavoro e l’innovazione, favorendo condizioni lavorative più sicure e sostenibili.

Contributo massimo di 130.000 euro.

Il Bando Isi 2024 introduce importanti cambiamenti rispetto alle edizioni passate, con aggiornamenti significativi sulle risorse disponibili, sui requisiti di accesso, sulla struttura degli assi di finanziamento, sulle tipologie di interventi ammessi e sulle procedure, volte a promuovere la digitalizzazione e semplificare gli adempimenti.

Esclamativa 12/02/2025 MIMIT - Contributi a fondo perduto e a tasso zero in sostegno a investimenti per la trasformazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese delle regioni del Sud Italia

Previsti nuovi incentivi per le PMI nelle Regioni meno sviluppate (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) a supporto di investimenti in transizione ecologica, digitale e innovazione produttiva.

Disponibili 300,4 milioni di euro

Contributo fino al 75% delle spese ammissibili, suddiviso in:

  • 35% a fondo perduto;
  • 40% come finanziamento agevolato.

 

Gli incentivi sono rivolti alle PMI regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, che rispettano gli obblighi normativi e operano nei settori ammissibili.


Le agevolazioni saranno concesse attraverso una procedura valutativa a sportello, che prevede l’assegnazione dei fondi in base all’ordine di presentazione delle domande e alla conformità ai requisiti richiesti.

I dettagli operativi e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti prossimamente con un provvedimento ministeriale.

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