Fondo Veneto Energia: contributi a fondo perduto per impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico

La Regione Veneto ha approvato il nuovo Fondo Energia, una misura innovativa per incentivare gli investimenti delle imprese nell'efficientamento energetico e nell'utilizzo di fonti rinnovabili. L'iniziativa, inserita nel Programma Regionale PR FESR 2021-2027, mira a ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Con un budget di 31 milioni di euro, il Fondo finanzia interventi per migliorare l’efficienza dei cicli produttivi, ottimizzare l’energia negli immobili aziendali e installare impianti di produzione da fonti rinnovabili.

Il programma si pone come un'opportunità concreta per le imprese venete di innovare, risparmiare sui costi energetici e partecipare alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

 

CONTRIBUTI

Il Fondo prevede un finanziamento agevolato fino all’80% dell’investimento ammissibile, composto per il 50% da provvista pubblica a tasso zero e per il restante 50% da provvista privata, erogata a un tasso non superiore a quello convenzionato.

La durata del finanziamento varia da 36 a 84 mesi, inclusi fino a 18 mesi di preammortamento.

In aggiunta è previsto un contributo a fondo perduto fino al 20% dell’investimento, nel rispetto dei limiti definiti.

L’ammontare massimo delle agevolazioni, considerando sia il finanziamento agevolato che il fondo perduto, è regolato dal regime “de minimis” (300.000 euro in tre anni) o dal Regolamento UE 651/2014, con percentuali variabili in base alla dimensione dell’impresa (25% per piccole, 20% per medie, 15% per grandi).

L’investimento ammissibile deve avere un valore minimo di 100.000 euro e massimo di 600.000 euro (IVA esclusa). Tale limite si applica anche in caso di più operazioni riferite alla stessa impresa, purché destinate a progetti distinti.

 

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano:

A. Efficientamento energetico del ciclo produttivo

  1. Macchinari e attrezzature a basso consumo:

    • Acquisto e installazione di macchinari non alimentati da combustibili fossili (incluso il gas naturale) per sostituire quelli esistenti:
      • Motori elettrici.
      • Forni.
      • Presse.
      • Compressori.
      • Generatori di calore, cogeneratori, pompe di calore.
      • Sistemi di trasporto/movimentazione interni.
  2. Sistemi per la riduzione dei consumi energetici:

    • Sistemi e componenti per ridurre i consumi nei cicli produttivi, inclusi:
      • Inverter.
      • Rifasatori.
      • Pompe di calore/scambiatori di calore.
  3. Illuminazione a basso consumo:

    • Apparecchi LED per sostituire l’illuminazione tradizionale (fluorescente, incandescente o alogena), includendo dispositivi per il controllo di accensione, regolazione e spegnimento.

B. Efficientamento energetico degli immobili aziendali

  1. Interventi sugli edifici:

    • Coibentazione dell’involucro edilizio.
    • Sostituzione di serramenti e/o pareti vetrate.
    • Realizzazione di pareti ventilate.
    • Opere per ottenere apporti termici gratuiti.
    • Installazione di sistemi schermanti per proteggere dalla radiazione solare.
  2. Impianti di riscaldamento e raffreddamento:

    • Sostituzione di generatori di calore/freddo con dispositivi non alimentati da combustibili fossili (inclusi cogeneratori e pompe di calore).

Non sono ammissibili interventi strutturali sugli immobili.

C. Installazione di impianti di energie rinnovabili

  • Acquisto e installazione di impianti per:
    • Autoconsumo.
    • Produzione di energia necessaria ai cicli produttivi.
  • Inclusi:
    • Impianti fotovoltaici.
    • Impianti solari termici.
    • Sistemi di accumulo/stoccaggio.

Requisito: Questi interventi devono essere parte di un progetto che includa almeno uno degli interventi descritti nelle lettere A e/o B.

 

D. Sistemi di rilevazione e monitoraggio

  1. Acquisto e installazione di sistemi per:

    • Rilevazione e monitoraggio dei flussi energetici.
    • Modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo.

 

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

 

Non sono ammissibili gli interventi su edifici o fabbricati realizzati:

  • Dall’impresa affittuaria senza il consenso del proprietario.
  • Dal proprietario senza l’assenso dell’impresa affittuaria.

 

Requisiti e limitazioni per i progetti finanziabili

Diagnosi energetica

I progetti devono includere una diagnosi energetica redatta dopo il 1° gennaio 2024, secondo le specifiche del D.Lgs. n. 102/2014, da un tecnico abilitato o, per le imprese soggette all'obbligo di diagnosi, da ESCO o EGE. La diagnosi deve basarsi sui consumi energetici del 2023 e indicare chiaramente le inefficienze e le misure migliorative da attuare. In assenza di dati rappresentativi per il 2023, è necessario motivare le scelte e riproporzionare i dati su base annua.

 

Obiettivi di miglioramento energetico

I progetti devono dimostrare:

  • Una riduzione di almeno il 30% dei consumi di energia primaria o delle emissioni di gas serra rispetto alla situazione precedente l’intervento.

Efficientamento degli immobili aziendali

Per gli immobili aziendali, gli interventi devono garantire:

  • Una ristrutturazione di livello medio con un risparmio di energia primaria di almeno il 30%, come definito dalla raccomandazione UE 2019/786.
  • Una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas serra. Sono esclusi gli immobili a uso residenziale con categorie catastali da A1 ad A9 e A11.

Impianti a energie rinnovabili

Per gli impianti destinati all’autoconsumo o alla produzione di energia:

  • La produzione non deve superare il fabbisogno energetico indicato nella diagnosi.
  • Gli impianti di accumulo devono assorbire almeno il 75% dell’energia prodotta dall’impianto collegato.
  • Tutti i materiali e componenti devono essere conformi alle norme CEI e costruiti a regola d’arte.

Tecnologie ammesse

  • Pompe di calore: ammesse solo quelle conformi all’allegato VII della direttiva UE 2018/2001.
  • Impianti di cogenerazione: ammessi solo quelli ad alto rendimento, secondo la definizione della direttiva UE 2012/27.

 

BENEFICIARI E REQUISITI

Possono accedere al Fondo:

  • Imprese di ogni dimensione, iscritte al Registro delle Imprese, che operano nei settori economici ammessi secondo i codici ATECO previsti.
  • Professionisti e lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA attiva, con sede operativa o domicilio fiscale in Veneto.

Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Sede operativa:

    • La sede operativa oggetto dell’intervento deve trovarsi in Veneto, con disponibilità garantita per almeno 10 anni tramite proprietà o altro diritto reale/personale.
  2. Settore economico:

    • L’attività prevalente deve rientrare nei codici ATECO ammessi dal bando.
  3. Regolarità legale e fiscale:

    • Essere iscritti e attivi nel Registro delle Imprese.
    • Per i professionisti, la Partita IVA deve risultare attiva e valida.
  4. Situazione economico-finanziaria:

    • Non essere in condizioni di difficoltà economica o creditizia, come "sofferenze" o inadempienze bancarie.
    • Garantire la sostenibilità finanziaria, con un merito creditizio idoneo secondo i modelli di rating utilizzati dai finanziatori.
  5. Regolarità contributiva:

    • Essere in regola con INPS, INAIL e altre casse previdenziali.
  6. Antimafia:

    • Per contributi superiori a 150.000 euro, rispettare la normativa antimafia.
  7. Inclusività:

    • Avere adottato misure per prevenire discriminazioni fondate su genere, etnia, religione, disabilità, età o orientamento sessuale.
  8. Dichiarazione di conformità:

    • Presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti.

 

Sono ammessi i settori B, C, E, F, G, I, J, L, M, N, P, Q, R, e S, ad eccezione dei seguenti codici esclusi:

  • B: 05, 06, 09.1
  • C: 12.0, 19.1, 24.1

 

 

TERMINE RENDICONTAZIONE

 I termini per la rendicontazione del progetto sono i seguenti:

  • Durata massima per la rendicontazione: 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo.
  • Possibilità di proroga: È prevista una proroga di massimo 3 mesi, richiedibile al gestore con motivazione adeguata e approvabile solo in caso di eventi eccezionali e non prevedibili.

 

DATE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma telematica regionale, seguendo le istruzioni del bando.

La procedura si svolge in due fasi: precompilazione e inoltro definitivo, con scadenze specifiche comunicate sul portale ufficiale.

La valutazione segue una modalità a sportello, basata sull’ordine di arrivo e fino a esaurimento fondi.

Documentazione completa e diagnosi energetica sono obbligatorie.

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