Regione Lombardia: Contributi a fondo perduto per l'efficientamento degli impianti produttivi delle imprese lombarde

La Regione Lombardia ha pubblicato il bando Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, eventualmente integrati con impianti per l’accumulo dell’energia prodotta, allo scopo di promuovere l’efficientamento energetico degli impianti produttivi delle piccole e medie imprese lombarde.

Il bando si articola in due differenti linee:

  • Linea 1 - interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica degli impianti produttivi;
  • Linea 2 - installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo sulle coperture delle sedi produttive e delle strutture di relativa pertinenza, con possibile integrazione di impianti di accumulo monodirezionali.

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto 

Possono presentare domanda di contributo le piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • abbiano la partita IVA registrata nelle sezioni del codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C (Attività manifatturiere) come attività prevalente;
  • essere regolarmente costituite da almeno tre anni ed iscritte nel Registro delle imprese alla data in cui è presentata la domanda di contributo oggetto del bando;
  • abbiano la sede operativa per cui viene chiesto il contributo in Lombardia e mantengano tale requisito al momento dell’erogazione del contributo;
  • siano titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento, compresa la locazione di cui all’art. 1571 del codice civile, rispetto alla sede produttiva e ai beni oggetto dell’investimento;

 Cosa finanzia il contributo a fondo perduto                           

Sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:

  • Linea 1 - interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti che consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo dell’impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione degli ultimi 3 anni solari, desunti da una diagnosi energetica redatta in conformità alla norma UNI 16247, parte 1 e parte 3. La riduzione dell’indice di prestazione energetica (IPE) deve essere almeno del 7% e non deve includere la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva, fatta salva la possibilità di sostituire il sistema di generazione del calore o del freddo mediante l’apporto di cascami termici derivanti dal processo produttivo o da impianti di co-trigenerazione, posti al servizio del processo produttivo. ​

La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa.

  • Linea 2 - Installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 1 MW, sulla copertura di una o più delle strutture della sede produttiva dell’impresa e delle strutture di relativa pertinenza, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell’impresa. Nel caso in cui la sede produttiva dell’impresa sia soggetta all’obbligo di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 28/2011 o al decreto regionale di attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., può essere oggetto di contributo solo l’incremento di potenza dell’impianto fotovoltaico che eccede la quota obbligatoria, richiesta dalle suddette disposizioni.

Quali sono le spese ammissibili

Linea 1:

Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento europeo 651/2014, i costi ammissibili al contributo corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.

Tali costi sono determinati come segue:

  • se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
  • in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. Non rientrano negli interventi di efficientamento energetico, e pertanto non sono ammissibili, i costi per l’installazione, il potenziamento e l’efficientamento di impianti fotovoltaici.

Sono ammissibili al contributo le voci di costo di seguito descritte, pertinenti al progetto proposto.

Contributo del 50%:

  • servizi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, prestati da soggetti esterni all’impresa e nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda; tali spese dovranno essere finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo;

Contributo del 40%:

  • fornitura ed installazione dei dispositivi e degli impianti che complessivamente consentono di ridurre di almeno il 7% l’indice di prestazione energetica della sede produttiva dell’impresa;
  • acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti che sono oggetto dell’intervento di cui sopra;
  • oneri per la sicurezza relativi all’installazione dell’impianto proposto.

Per la linea 2:

Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento europeo 651/2014, gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti, che non rientrano nell’obbligo di installazione previsto dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 o dalle disposizioni regionali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.

Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

Contributo del 50%:

  • servizi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale impianto per l’accumulo dell’energia prodotta da quest’ultimo. Tali servizi dovranno essere prestati da soggetti esterni all’impresa e saranno ammissibili nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda; tali spese dovranno essere finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo;

Contributo del 30% delle spese ammissibili per:

  • fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici; la relativa spesa sarà ritenuta ammissibile nei seguenti limiti:
  • - 2.000€/kW per impianti fino a 20 kW,
  • - 1.600€/kW per impianti fino a 100 kW
  • - 1.000€/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW;
  • sistema combinato di inverter con batterie; 
  • allacciamento alla rete dell’energia elettrica;
  • oneri per la sicurezza relativi all’installazione dell’impianto proposto;
  • eventuale impianto di accumulo.

Misura del contributo a fondo perduto 

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto determinato come segue:

  • Linea 1 e 2: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti;
  • Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico;
  • Linea 2: 30% delle spese ammissibili (con le limitazioni più avanti indicate) per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo.

Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare l’importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere ed ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.

Per entrambe le linee, è necessario che l’impresa abbia realizzato la diagnosi energetica della sede produttiva per cui presenta la domanda di contributo di cui al presente bando non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando, relativa alla finestra temporale per la quale si inoltra la domanda di partecipazione al bando.

La diagnosi energetica dovrà essere redatta da professionisti esterni all’impresa, iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali.

Nel caso di imprese energivore (come definite all’art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014), tali professionisti dovranno essere certificati anche da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339.

Nel caso di imprese non energivore, tali professionisti potranno essere anche privi della suddetta certificazione, in conformità al parere espresso dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato pubblicato sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo 2018.

Quando presentare domanda

Le domande di contributo potranno essere presentate in due diverse finestre temporali, distinte per ciascuna linea di intervento:

Linea 1

  • La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 del 15.12.2021.
  • La seconda finestra è aperta dalle ore 10.00 del 03.01.2022 fino alle ore 16:00 del 31.01.2022.​

Linea 2

  • La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 18.10.2021 fino alle ore 16:00 del 29.10.2021.
  • La seconda finestra è aperta dalle ore 10.00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 del 30.11.2021.​

 

Per richiedere informazioni compila il form che trovi in basso oppure alla tua sinistra! 

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