Regione Emilia Romagna: Contributi a fondo perduto per esercizi commerciali polifunzionali

FINALITÀ

Al fine di favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastare fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, sono concessi contributi per interventi finalizzati all'insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, realizzati da piccole e medie imprese, anche organizzate in cooperative di comunità, del commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di servizio, nelle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo.

CONTRIBUTI

Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis”. Il contributo in conto capitale è concesso, nel rispetto del suddetto regime di aiuto, nella misura massima del 60% della spesa ammissibile e per un importo massimo di € 40.000,00 secondo l’ordine della graduatoria contenente il punteggio ottenuto.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda e concorrere alla concessione dei contributi previsti dal presente bando le piccole e medie imprese, anche organizzate in cooperative di comunità, del commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di servizio, aventi i requisiti soggettivi sotto indicati, che intendono insediarsi e/o avviare un esercizio commerciale polifunzionalenelle aree individuate dai Comuni interessati e gli esercizi commerciali polifunzionali già avviati che intendono implementare nuovi servizi offerti.

Al momento della presentazione della domanda, l’impresa dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • avere i parametri di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE, come confermato da ultimo nell’allegato 1, art. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  • essere regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
  • essere attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal D.Lgs. 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  • non operare nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);
  • non ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza;
  • avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per i quali non sussistano cause ostative previste all’art. 67.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi finalizzati all’insediamento, avvio o sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali, di cui all’art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii., localizzati in aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale, individuate, con propri atti, dai Comuni coinvolti.

Ai fini del presente bando, si definisce “Esercizio commerciale polifunzionaleal quale può essere attribuita tale denominazione, l’attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, esercitata unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste in almeno due macrocategorie sotto riportate.

ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE:

  • somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare (nel caso in cui l’attività iniziale riguardi la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare) e viceversa;
  • rivendita di giornali e riviste;
  • rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;

ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ ED AL TURISTA:

  • servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente preposto;
  • sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente Poste;
  • servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l’istituto bancario che offre le migliori condizioni;
  • servizio di telefax, fotocopie ed Internet point;
  • biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario;
  • servizi di informazione turistica (IAT diffusi) secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1223/20234;
  • noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo.
  • dispensario farmaceutico, ove consentito da disposizioni vigenti in materia;
  • ogni altro servizio utile alla collettività, mediante, ove necessario, stipula di convenzione con l’Ente erogatore;

ATTIVITÀ INTEGRATIVE A CARATTERE RICETTIVO:

  • gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
  • gestione di affittacamere anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale n.16 del 28 luglio 2004;
  • gestione di rifugi escursionistici ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
  • gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2, dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004, anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di Centri Vacanze comma a) 4, dell’articolo 6 della medesima legge regionale n. 16/2004.

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili ai progetti finanziati, le cui fatture (o titoli di spesa equivalenti) riportanti il Codice Unico di Progetto - CUP assegnato al progetto risultino sostenute e pagate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026 o al diverso termine individuato a seguito di eventuale concessione di proroga, per:

  • a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
  • b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa;
  • c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
  • d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
  • e) la realizzazione di punti di informazione turistica (IAT diffusi) secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1223/2023 e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza;
  • f) spese tecniche di progettazione, nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla lettera a);
  • g) spese per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30% del totale delle spese previste per il progetto.

TEMPISTICHE

Le domande di contributo dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 30 settembre 2024 esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC).

Sono considerati prioritari i progetti che prevedono l’insediamento o l’avvio di un esercizio commerciale polifunzionale, rispetto a quelli che prevedono lo sviluppo di esercizi polifunzionali già avviati.

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