Piano Transizione 5.0 quasi operativo: facciamo il punto della situazione.

Il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che a giorni dovrebbe essere operativo il tanto atteso piano Transizione 5.0.

Al momento, il testo definitivo della norma è all'esame della Corte dei conti e successivamente occorrerà attendere ancora un decreto direttoriale che disporrà l'apertura della piattaforma del GSE per il deposito delle domande e una circolare che detterà le linee guida.

Intanto, riepiloghiamo ciò che sappiamo.

Chi può beneficiare dei crediti d'imposta Transizione 5.0?

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Quali progetti finanzia il piano Transizione 5.0?

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tali investimenti devono portare complessivamente una riduzione dei consumi energetici:

  • della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%, 

oppure

  • dei processi interessati dall’investimento, non inferiore al 5%.

Inoltre, nell'ambito dei progetti ammissibili, sono agevolabili:

  • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, cioè:

  • a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Quali sono le limitazioni derivanti dal rispetto del principio DNSH?

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) non si considerano ammissibili al beneficio, salvo alcune specifiche eccezioni, i progetti di innovazione destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;
  • i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In merito a tali limitazioni, dal momento che l’applicazione letterale di questo elenco provocherebbe di fatto l’esclusione di numerose attività, da quelle dei settori energivori all’agricoltura, il Governo ha deciso di avviare una trattativa con la Commissione Europea per ammorbidire l’applicazione di questa disciplina attraverso una serie di esclusioni, alcune delle quali sono già previste ma che in questo articolo non citiamo. 

Come ha spiegato Marco Calabrò, capo della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy nel corso di un intervento davanti agli associati di Anima, sono stati ottenuti importanti risultati per quanto riguarda l’agricoltura, mentre sono ancora in corso trattative relative al settore delle costruzioni. Il nodo sono i mezzi mobili utilizzati in questi ambiti, spinti da motori termici e conseguentemente esclusi proprio in virtù del principio DNSH.

In relazione ai beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili quali spese agevola il piano Transizione 5.0?

Sono agevolabili purchè localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, oppure localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quali:

  • Solare (fotovoltaico);
  • Ecolica;
  • Geotermica;
  • Idraulica.

Il costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono suddivisi per categloria e variano in base alla potenza dell'impianto, fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.

Sono agevolabili le spese relative a:

a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i servizi ausiliari di impianto;
c) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
d) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti di cui al presente articolo è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

I beni sopraelencati devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

In relazione alla formazione quali spese agevola il piano Transizione 5.0?

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa.

Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione:

  • a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
    e) i centri di competenza ad alta specializzazione;
    f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence;
    g) le ITS Academy negli ambiti green e digitale.

Sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili e in ogni caso nel massimo di 300.000 euro:

a) le spese relative ai formatori;
b) i costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le spese relative al personale dipendente discente nelle attività di formazione sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi  con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

La riduzione dei consumi energetici è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

Nel caso di imprese di nuova constituzione come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Qual è la percentuale del beneficio del credito d'imposta Transizione 5.0?

Le aliquote del piano Transizione 5.0 sono determinate in base al livello di riduzione dei consumi energetici relativi alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento.

Laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Qualora l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili il beneficio è aumentato di:

a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione previsti dal piano Transizione 5.0;
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione.

Il credito d’imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Attraverso quale procedura si fruisce del Credito d'imposta Transizione 5.0?

Per la fruizione del credito d'imposta Transizione 5.0 è prevista una procedura articolata in più fasi che prevede diverse comunicazioni.

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente:

  • le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario,
  • il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento,
  • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
  • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante.

Il GSE entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili anche a copertura parziale dell’importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell’importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse.

A seguito dell’avvenuta prenotazione, l’impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche volte a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione e in particolare:

  • a) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione contenente gli estremi delle fatture;
  • b) entro il 31 dicembre 2024 una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione nel caso in cui il progetto di innovazione è completato entro il 30 aprile 2025 contenente gli estremi delle fatture.

Entro cinque giorni dalla data di presentazione di ciascuna comunicazione periodica, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato. 

A seguito del completamento del progetto di innovazione  e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti.

La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia necessaria nonché della certificazione. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. 

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, decorsi dieci giorni dalla comunicazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Quali sono le certificazioni del risparmio energetico richieste e quali soggetti sono abilitato a rilasciarle?

La riduzione dei consumi energetici deve essere attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

  • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
  • b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.

La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

  • a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
  • 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
  • 2) UNI EN ISO 14065;
  • 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
  • 4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
  • 5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;

d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:

  • 1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
  • 2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
  • 3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
  • 4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
  • 5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
  • 6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
  • 7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
  • 8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
  • 9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
  • 10) LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
  • 11) LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.

Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti abilitati a rilasciare le certificazioni sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazioni cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

La perizia prevista può essere rilasciata anche dai medesimi abilitati a redigere le perizie ex ante ed ex post.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti.

A questo punto non rimane che attendere l'ok definitivo dalla Corte dei Conti e le successive disposizioni per l'attuazione della misura. 

Nel frattempo, è importante che le imprese non stiamo alla finestra a guardare ma si facciano trovare pronte, rivolgendosi al proprio consulente di finanza agevolata.

 

 

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Dal Decreto Superbonus arrivano gli attesi chiarimenti sul periodo di validità dei crediti d'imposta 5.0.

Attraverso un emendamento governativo al Decreto Superbonus il Governo ha fatto luce sul periodo di validità dei crediti d'imposta Transizione 5.0, sgomberando il campo dalle interpretazioni che fino ad ora circolate.

Ormai vicina, presumibilmente entro il mese di marzo, la pubblicazione del decreto attuativo per l’applicazione del Piano Transizione 5.0, disciplinato nel Decreto legge PNRR bis, approvato dal Governo lo scorso 26 febbraio 2024.

Dunque in attesa delle disposizioni definitive, cominciamo a vedere quali sono gli aspetti fondamentali del Piano Transizione 5.0, che non sostituirà il Piano Transizione 4.0, ma lo affiancherà laddove gli investimenti agevolabili siano inseriti in un progetto di innovazione che porti ad una riduzione dei consumi energetici.

In altre parole la finalità principale del Piano Transizione 5.0, che presenta aliquote maggiorate e crescenti rispetto a quelle 4.0, è supportare le aziende nella riduzione dei consumi energetici, indirizzandole verso un'economia più sostenibile e verde.

Finalmente le imprese, che da mesi sono alla finestra, potranno riprogrammare e riprendere gli investimenti che avevano sospeso in attesa delle novità del tanto atteso piano Transizione 5.0.

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