Definite, con decreto del 1° dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le caratteristiche della misura del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) che finanzia progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare a sostegno delle finalità del “Green New Deal italiano”.
Quale tipologia di incentivi prevede la misura "Green new deal italiano"?
La misura "Green new deal italiano" prevede la concessione di un:
- a) finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50% e, comunque, non superiore al 70%;
- b) contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili:
- 1. pari al 15% come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione;
- 2. pari al 10% come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro.
La concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI; la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento.
Quale tipologia di investimenti finanzia la misura "Green new deal italiano"?
La misura Green new deal finanzia programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di:
- a) decarbonizzazione dell’economia;
- b) economia circolare;
- c) riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- d) rigenerazione urbana;
- e) turismo sostenibile;
- f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate:
- alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
- al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
Le attività di industrializzazione:
- a) devono avere elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volte a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In ogni caso, l’industrializzazione non deve consistere in meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa;
- b) devono includere investimenti in attivi materiali che mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto agevolato per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- c) possono essere ammesse distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni a valere sulla presente misura, ferma restando la separazione dei progetti, delle attività delle relative spese e costi. Nel caso in cui il progetto sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni, l’industrializzazione può riguardare lo sviluppo industriale e l’applicazione dei risultati di pregresse attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti internamente all’impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell’ambito di progetti distinti e separati da quello oggetto della domanda, e comprovati in tale sede.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:
- a) essere realizzati dai soggetti beneficiari nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori 3 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- d) avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a 12 mesi per quelle di industrializzazione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi;
- e) contribuire al perseguimento di uno o più obiettivi nell’ambito delle tematiche applicative individuate con i provvedimenti applicativi, anche tenendo conto delle finalità indicate da programmi comunitari volti ad accrescere la sostenibilità, l’innovazione e la competitività delle imprese.
Quali spese finanzia la misura "Green new deal italiano"?
Nel caso delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:
- a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) le spese generali relative al progetto;
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Nel caso delle attività di industrializzazione, sono ammissibili i costi sostenuti dalle PMI, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi:
- a) all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali;
- b) all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unità produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e devono figurare nell’attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni;
- c) all’acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.
Chi può beneficiare degli incentivi previsti dalla misura "Green new deal italiano"?
Possono beneficiare degli incentivi previsti dalla misura Green New Deal italiano le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.
I soggetti che presentano programmi in forma congiunta, devono indicare il soggetto capofila e l’importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante deve essere di valore non inferiore a 3 milioni di euro
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Le imprese beneficiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno un’unità locale nel territorio nazionale;
- b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
Quando e come presentare richiesta degli incentivi previsti dalla misura "Green new deal italiano"?
Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure:
- a sportello, per i programmi di importo non inferiore a 3 milioni e non superiore a 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti
- negoziale, per i programmi di importo superiore a 10 milioni e non superiore a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti.
Non si conoscono le date entro le quali fare richiesta degli incentivi previsti dalla misura "Green new deal italiano" che saranno oggetto di un ulteriore decreto.